Cos'è la rilevazione dei flussi turistici
L'ISTAT rileva ogni mese il movimento dei clienti negli esercizi ricettivi: quante persone arrivano (arrivi), quante notti si fermano (presenze) e da dove provengono. La rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale e l'obbligo di risposta deriva dall'articolo 7 del D.Lgs. 322/1989. Le Regioni, come organi intermedi del Sistema statistico nazionale, raccolgono i dati dalle strutture e li trasmettono all'ISTAT.
Chi deve comunicare e cosa
L'obbligo riguarda tutte le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere: hotel, B&B, affittacamere, agriturismi, case vacanze, campeggi e aree sosta. Nella maggior parte delle Regioni sono comprese anche le locazioni turistiche non imprenditoriali. I dati richiesti sono, per ogni ospite: data di arrivo e di partenza, Paese o provincia di residenza, e in alcune Regioni anche la tipologia di unità occupata. Non si trasmettono nomi: la rilevazione è anonima.
Scadenze e comunicazione a zero
Le scadenze sono fissate da ciascuna Regione. Molte richiedono l'inserimento giornaliero o comunque la chiusura del mese entro i primi giorni del mese successivo; alcune, come la Lombardia e il Lazio, indicano il giorno 5. Una regola vale ovunque: la comunicazione va fatta anche nei mesi senza ospiti o a struttura chiusa, indicando movimento zero.
I portali regionali
Ogni Regione o Provincia autonoma ha il proprio portale. La piattaforma più diffusa è ROSS 1000 (Rilevazione Online Statistica del Settore turistico), adottata tra le altre da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Piemonte, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna e Puglia. Altre Regioni utilizzano sistemi propri: per esempio Sinfonia Turismo in Campania, l'Osservatorio Turistico Regionale in Sicilia, Turismatica in Umbria, i portali provinciali di Trento e Bolzano. In Toscana convivono sistemi diversi a seconda della provincia.
Per accedere servono credenziali rilasciate dalla Regione, di norma dopo la registrazione della struttura con SPID o CIE e l'indicazione del codice regionale (CIR) o del CIN. I gestionali collegati inviano i dati con le credenziali della struttura, attraverso i canali di interscambio previsti da ciascun portale.
Sanzioni e controlli incrociati
Le sanzioni sono stabilite dalle leggi regionali. In Lombardia, per esempio, l'omessa o incompleta comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro per ogni mese. Oltre alla sanzione diretta, i dati ISTAT vengono sempre più spesso confrontati con quelli fiscali e con le dichiarazioni dell'imposta di soggiorno: incongruenze tra presenze comunicate e incassi dichiarati possono far partire un accertamento.
Alloggiati Web e ISTAT: le differenze
- Alloggiati Web è un obbligo di pubblica sicurezza verso la Questura: dati nominativi, entro 24 ore dall'arrivo, ricevuta per ogni invio.
- La comunicazione ISTAT è un obbligo statistico verso la Regione: dati anonimi aggregati per arrivi e presenze, cadenza mensile o giornaliera, anche a zero.
- Adempiere a uno dei due non esonera dall'altro. Sono portali diversi, con credenziali diverse.
- Art. 7 del D.Lgs. 322/1989 — obbligo di risposta alle rilevazioni statistiche
- ISTAT — Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
- Art. 38 e art. 40 della L.R. Lombardia 27/2015 — obbligo di comunicazione e sanzioni
- ROSS 1000 — Osservatorio digitale del turismo
